Assistenza impianti rilevazione fumi gas calore e fiamma

La manutenzione degli impianti di rivelazione incendi è prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare detto decreto prevede che “gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione o europei o, in assenza di dette norme di buona regola tecnica, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore.

Oltre che in accordo con il d.lgs n.81 del 2008, la manutenzione degli impianti di rivelazione è da effettuare soprattutto in accordo con la Normativa UNI 11224:2007 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

La presente norma infatti descrive le procedure che devono essere applicate per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio e la periodicità minima per l’esecuzione di ogni fase.

  • La sorveglianza: consiste in un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
  • Il controllo periodico: consiste in un insieme di operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 
  • La manutenzione ordinaria: consiste in un’operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. 
  • La manutenzione straordinaria: consiste in un intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Tabella B – Fasi e periodicità della manutenzione

FASE PERIODICITA’  CIRCOSTANZA 
CONTROLLO INIZIALE Occasionale Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un sistema in manutenzione
SORVEGLIANZA Almeno ogni 30 giorni Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
CONTROLLO PERIODICO Almeno ogni 6 mesi Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
MANUTENZIONE ORDINARIA Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza
REVISIONE SISTEMA Almeno ogni 10 anni Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature.

 

La UNI 11224:2007, normativa di riferimento sia per nuovi sistemi di rivelazione sia per quelli già esistenti, è applicabile anche dove il sistema di rivelazione incendi sia impiegato per attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio.

Scopo principale delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda invece alla UNI 9795:2010.

Nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta norma, i rivelatori puntuali devono essere testati sulle funzionalità con metodo che confermi che il fumo possa entrare nella camera del rivelatore e produrre il segnale d’allarme.

Tutti i rivelatori d’incendio devono essere quindi staccati dalla basetta e il sistema di protezione della camera del rivelatore pulito con getto di aria compressa. Solo successivamente al suo rimontaggio sulla basetta sarà effettuata la prova di funzionamento solitamente con apparato che genera una simulazione di fumo con aerosol. L’ottica dei rivelatori sarà verificata e pulita.

È importante specificare come il test di funzionalità che viene effettuato sui sistemi di rivelazione e sue componenti, prevede sia l’utilizzo di specifici strumenti sia il coinvolgimento di un numero diverso di rivelatori a seconda della tipologia di rivelatore in esame.

Prendendo in considerazione per esempio i rivelatori lineari, il test di funzionalità viene effettuato con apposito filtro integrato; mentre nel caso dei pulsanti di allarme, vengono utilizzate specifiche chiavi di test per accertare la funzionalità degli stessi.

Per i sistemi di rivelazione del tipo convenzionale, che sono quelli in cui la centrale segnala esclusivamente la “linea/zona” in cui è stato rilevato l’allarme, ma non ci indica il rivelatore esatto che si è attivato, il test di funzionalità deve essere eseguito sul 100% dei rivelatori facenti parte dell’impianto di rivelazione incendi.

Per i sistemi di rivelazione del tipo analogico, che sono quelli in cui ogni rivelatore collegato alla linea/zona viene identificato con un indirizzo dalla centrale che è in grado quindi di indicare il rivelatore quando questo si attiva; il test di funzionalità deve essere eseguito sul 50% dei rivelatori qualificati nel primo semestre dell’anno, raggiungendo il 100% nell’arco del secondo semestre dell’anno.

Tutti gli interventi di manutenzione svolti devono essere annotati nell’apposito Registro dei Controlli che deve essere tenuto a disposizione del comando dei VV.F.

Nonostante la manutenzione degli impianti di rivelazione incendi debba essere svolta attraverso controlli periodici e regolari nel rispetto di tutte le operazioni che vengono descritte dalle norme UNI la responsabilità maggiore resta comunque dell’azienda o del titolare della medesima a cui spetta la decisione più importante, e cioè la scelta della società a cui affidare le attività di manutenzione sulle proprie attrezzature ed impianti antincendio.


I requisiti necessari per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione

  • DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il DURC garantisce che l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori, sollevando per altro il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
  • Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa. Questa dichiarazione ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa.
  • Nominativi delle figure della sicurezza (RSPP – RLS – Medico Competente) e copie degli attestati di avvenuta formazione. Questi documenti garantiscono che l’impresa ha effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza. La conoscenza di tali nominativi sarà in ogni caso utile nella successiva fase di redazione del DUVRI.
  • Curriculum dell’impresa. Un curriculum per accertare l’esperienza dell’impresa che contenga l’elenco dei servizi di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, eseguiti negli ultimi tre anni.
  • Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa.
  • Possesso di una certificazione BS OHSAS 18001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato che attesta che l’impresa è in possesso di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008, esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese.
  • Attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali. Atto a verificare il rispetto da parte dell’impresa degli adempimenti di base previsti dalla norma.
  • Elenco delle macchine ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE, simile elenco è anch’esso indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato. Inoltre, in alcuni casi, il possesso di alcune macchine o attrezzature, che sono state in passato oggetto di importanti investimenti per l’impresa, potrebbe servire a giustificare il costo più o meno basso dell’offerta economica presentata, dato che se esso è già stato ammortizzato, l’impresa sarà in grado di fare offerte più basse rispetto alla concorrente che dovrà provvedere al suo noleggio.
  • Riduzione premio INAIL. Copia della lettera di riduzione del premio infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con D.M. 12 dicembre 2000 (per le imprese soggette al D.P.R. 602/1970, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti).
  • Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dichiarazione che attesti che l’impresa non ha subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Gestione rifiuti. Dichiarazione che attesti il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
  • Specificatamente per le operazioni di manutenzione che riguardano gli E.F.C. è bene richiedere all’azienda incaricata dello svolgimento delle attività di manutenzione gli attestati di formazione volti a garantire che il personale impiegato sia perfettamente attrezzato, per caratteristiche personali, equipaggiamento antinfortunistico (come previsto dalla EN 361) e soprattutto per formazione, a svolgere le suddette attività in cantieri sviluppati in altezza, ai sensi del d.lgs n.81 del 2008 Titolo lV, dove sono stati raccolti e riformulati i contenuti dell’ex d.lgs n.494 del 14 agosto 1996, che recepiva nella legislazione italiana la cosiddetta Direttiva Cantieri.

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