TVL Group con i suoi tecnici altamente specializzati è in grado di effettuare le verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del DLgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza.
I Soggetti privati abilitati potranno operare:
A) per conto del Soggetto Titolare della verifica (INAIL - ASL-ARPA) che potrà utilizzare solo il Soggetto Abilitato indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta di verifica trasmessa al titolare della funzione. Tale Soggetto andrà scelto fra quelli abilitati e che si siano anche iscritti nell'elenco Regionale/Provinciale istituito da INAIL – ARPA/ASL per ciascuna area di competenza.
B) su affidamento diretto da parte del Datore di Lavoro, qualora siano trascorsi inutilmente:
- 60 giorni dalla richiesta di Prima Verifica fatta dal Datore di Lavoro all'INAIL
- 30 giorni dalla richiesta di Verifica Successiva fatta dal Datore di Lavoro all'ARPA/ASL
Messa in Servizio di una nuova attrezzatura
Il Datore di Lavoro deve darne immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati nazionale e per ottenere l’assegnazione della matricola. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della Prima delle Verifiche Periodiche (D.Lgs. 81/08 - Allegato VII) il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della verifica stessa, indicando il soggetto abilitato del quale intende avvalersi e il luogo ove è disponibile l'attrezzatura.
Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di Prima Verifica Periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, anche finalizzato ad ottenere la matricola.
Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata, da parte del Datore di Lavoro o da tecnico competente da lui incaricato, la conformità della attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del DLgs. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
Obblighi posti a carico del Datore di Lavoro
- Mettere a disposizione il personale occorrente (DM.11/04/11 All. II punto 5.3.1) sotto la vigilanza di un preposto.
- Disponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione della verifica (piattaforme auto sollevanti, pesi per prova di carico, ecc).
- Disponibilità della documentazione tecnica dell’attrezzatura nonché le denuncie (ex DM 12/9/59) o le comunicazioni di messa in servizio (ex DPR 459/96).
- Comunicare all'INAIL e all’ARPA la cessazione di esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento dell’attrezzatura.
- Conservare i verbali di verifica per almeno 4 anni (art. 15 DM 12 settembre 1959).
Omesse verifiche
L'omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008).