Verifica impianti messa a terra

Verifica impianti messa a terra


Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”Entrata in vigore il 23/01/2002.

Soggetti interessati

La norma si applica a tutte le attività artigianali, industriali, commerciali, in cui vi è la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati (DLgs 81/2008).Sono equiparati: i soci di lavoro, i soci di cooperative, gli allievi/studenti di scuole di ogni ordine e grado, ecc.

L’obbligo della denuncia

Il datore di lavoro deve inviare all’ I.S.P.E.S.L. e all’ A.S.L. (o A.R.P.A.) o al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della D.M. 22/01/2008 n. 37 entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.La Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore costituisce di fatto l’omologazione dell’impianto.Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la regolare manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti (DLgs 81/2008 art. 80).Nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione la prima verifica deve essere effettuata obbligatoriamente dall’ ASL (o ARPA) e vale come omologazione dell’impianto

L’obbligo della verifica

Devono essere sottoposti a verifica:
  • Tutti gli impianti elettrici di messa a terra;
  • Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche che interessino: luoghi per le attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 riproposte con D.M. 16/02/1982; strutture metalliche all’aperto e camini industriali; impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (DLgs 81/2008 art. 287).


Periodicità della verifica

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere per iscritto la verifica periodica di legge:
  • ogni due anni: gli impianti di messa a terra installati nei cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (alberghi, scuole, discoteche, cinema, aziende sottoposte a C.P.I.); gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione;
  • ogni cinque anni gli impianti che non rientrano nella precedente categoria;


Gli enti di controllo/ispezione

Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere se affidare le verifiche periodiche a:
  • Organismi di ispezione privati
  • ASL - ARPA
Gli Organismi di ispezione sono enti abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direttiva 11/03/02 MSE - Norma Europea UNI CEI EN 45004/96).

Le verifiche straordinarie

Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti caratterizzati da:
  • Esito negativo della verifica periodica;
  • Modifiche sostanziali dell'impianto successive alla verifica periodica.


Conseguenza delle omesse verifiche

L’omessa verifica di legge determina il rischio di:
  • Sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte di SPISAL - Ispettorato Lavoro;
  • La perdita della tutela assicurativa INAIL nel caso di infortunio di origine elettrica (DPR 1124/65 art.10-11 rivalsa);
  • La revoca dell’agibilità, per le attività soggette a controllo dei VV.F., nel caso di incendio di origine elettrica;
  • La perdita dell’eventuale diritto al rimborso assicurativo privato.
Gli adempimenti prescritti dal Decreto 462/01 si applicano pure agli impianti per i quali è già stata presentata la denuncia all’ISPESL o alla ASL, anche se hanno già subito verifiche alla data di entrata in vigore del testo di legge.