Assistenza D.P.I. anticaduta

Da effettuare in accordo con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e la Normativa Europea EN 365 (DPI contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura).

All’ interno della normativa si obbliga il produttore ad indicare la necessità "che il sistema o il componente deve essere esaminato — o dove reputato necessario dal fabbricante, sottoposto a manutenzione — almeno una volta all'anno da una persona competente autorizzata dal fabbricante".

Il produttore stabilisce le modalità del controllo annuale sui dispositivi di propria produzione, normalmente la data dalla quale considerare tutte le scadenze è la data di messa in servizio e non quella di produzione.

La data di messa in servizio deve essere apportata nell'apposito spazio nel libretto d'uso e manutenzione correlato al DPI che deve essere conservato insieme all'equipaggiamento anche per appore le date dei successivi controlli periodici. Il controllo annuale previsto deve essere fatto entro i 12 mesi successivi alla messa in servizio ed almeno una volta per ogni anno successivo fino a "scadenza" del dispositivo stesso.

TVL Group ha l’abilitazione ad effettuare controlli e verifiche sui dispositivi di diverse marche presenti sul mercato. Si ricorda che i dispositivi vanno comunque controllati visivamente, ma accuratamente, ogni qualvolta vengano utilizzati, al fine di verificarne l'integrità e che, in caso di dubbio, questi devono essere sostituiti, così come previsto dalla normativa vigente.


Regole principali

  • I DPI devono essere utilizzati solo da persone addestrate al loro utilizzo e con idonee condizioni di salute;
  • Occorre preparare un piano di emergenza per il recupero di eventuali persone cadute nel vuoto;
  • E' vietato eseguire qualsiasi modifica e/o riparazione dei DPI da parte di personale non autorizzato;
  • I DPI non possono essere utilizzati in maniera diversa dal loro uso predestinato ed essendo personali dovrebbero essere usati da una sola persona;

I controlli effettuati dai nostri tecnici sui DPI si dividono in

  • Controllo della leggibilità di tutte le marcature di dispositivi (caratteristica del dispositivo);
  • Inserimento di tutte le informazioni (nome, produttore, numero di serie, anno di produzione, data di messa in servizio, nome dell'utente, informazioni che riguardano le riparazioni e le ispezioni e ritiro dall'uso, spazio per eventuali note) devono essere inserite nella scheda dell'utente del dispositivo;
  • Verifica che tutti i componenti non siano scaduti ed eventuale sostituzione (esclusa);
  • Accurata ispezione visiva al fine di controllare la loro condizione e il corretto funzionamento
  • Controllo di tutti gli elementi del dispositivo, in particolare su qualsiasi danneggiamento, usura eccessiva, corrosione, abrasione, taglio o malfunzionamento. Soprattutto a questi particolari dispositivi:
    • Nell'imbracatura anticaduta e nella cintura di posizionamento: alle fibbie, agli elementi di regolazione, ai punti (fibbie) di aggancio, alle cinghie, alle cuciture ai passanti;
    • Negli assorbitori di energia: ai nodi di aggancio, alla cinghia, alle cuciture, all'armatura, ai connettori;
    • Nei cordini e nelle guide in tessuto: alla corda, ai nodi, alle redance, ai connettori, agli elementi di regolazione;
    • Nei cordini e nelle guide d'acciaio: alla corda, ai fili, ai morsetti, ai nodi, alle redance, ai connettori, agli elementi di regolazione;
    • Nei dispositivi anticaduta arrotolatore: alla corda o cinghia, al corretto funzionamento dell'arrotolatore e del dispositivo di bloccaggio, all'armatura, all'assorbitore di energia, ai connettori;
    • Nei dispositivi anticaduta di tipo guidato: al corpo del dispositivo, al corretto svolgimento nella guida, al funzionamento del dispositivo di bloccaggio, ai rulli, alle viti e chiodi, ai connettori, all'assorbitore di energia;
    • Nei connettori (moschettoni): al corpo portante, alla chiodatura, all'arresto principale, al funzionamento del dispositivo di bloccaggio.

I requisiti necessari per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa a cui affidare il servizio di manutenzione

  • DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il DURC garantisce che l’impresa sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori, sollevando per altro il committente dalla responsabilità solidale, vigente anch’essa, riguardo al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
  • Dichiarazione dell’organico medio-annuo ed organigramma dell’impresa. Questa dichiarazione ha la finalità di verificare l’effettiva forza lavoro dell’impresa e le sue capacità organizzative, comprendenti per esempio, la presenza di preposti e/o dirigenti in grado di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati all’impresa.
  • Nominativi delle figure della sicurezza (RSPP – RLS – Medico Competente) e copie degli attestati di avvenuta formazione. Questi documenti garantiscono che l’impresa ha effettivamente adempiuto ai requisiti di base della normativa in materia di sicurezza. La conoscenza di tali nominativi sarà in ogni caso utile nella successiva fase di redazione del DUVRI.
  • Curriculum dell’impresa. Un curriculum per accertare l’esperienza dell’impresa che contenga l’elenco dei servizi di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, eseguiti negli ultimi tre anni.
  • Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni: è questo un dato molto rilevante poiché caratterizza fortemente la tendenza infortunistica dell’impresa.
  • Possesso di una certificazione BS OHSAS 18001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato che attesta che l’impresa è in possesso di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008, esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese.
  • Attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali. Atto a verificare il rispetto da parte dell’impresa degli adempimenti di base previsti dalla norma.
  • Elenco delle macchine ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell’impresa e presenza o meno del marchio CE, simile elenco è anch’esso indice della professionalità dell’impresa e della sua capacità di saper prevedere con quali modalità svolgere il lavoro che le sarà assegnato. Inoltre, in alcuni casi, il possesso di alcune macchine o attrezzature, che sono state in passato oggetto di importanti investimenti per l’impresa, potrebbe servire a giustificare il costo più o meno basso dell’offerta economica presentata, dato che se esso è già stato ammortizzato, l’impresa sarà in grado di fare offerte più basse rispetto alla concorrente che dovrà provvedere al suo noleggio.
  • Riduzione premio INAIL. Copia della lettera di riduzione del premio infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con D.M. 12 dicembre 2000 (per le imprese soggette al D.P.R. 602/1970, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti).
  • Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dichiarazione che attesti che l’impresa non ha subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Gestione rifiuti. Dichiarazione che attesti il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
  • Specificatamente per le operazioni di manutenzione che riguardano gli E.F.C. è bene richiedere all’azienda incaricata dello svolgimento delle attività di manutenzione gli attestati di formazione volti a garantire che il personale impiegato sia perfettamente attrezzato, per caratteristiche personali, equipaggiamento antinfortunistico (come previsto dalla EN 361) e soprattutto per formazione, a svolgere le suddette attività in cantieri sviluppati in altezza, ai sensi del d.lgs n.81 del 2008 Titolo lV, dove sono stati raccolti e riformulati i contenuti dell’ex d.lgs n.494 del 14 agosto 1996, che recepiva nella legislazione italiana la cosiddetta Direttiva Cantieri.

Assistenza D.P.I. anticaduta

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